flusso della coscienza (privo di freni inibitori)

10/01/2007

Violenza carnale del marito: c'è voluta la Cassazione...

Questa volta non ma la prendo con la suprema corte e con i suoi ermellini, ma con la barbarie tipica del mio paese. La sentenza n. 35408 del 25 settembre 2007 ha decretato che un uomo che costringe una donna ad un rapporto sessuale commette un reato, anche se tra i due esista un rapporto coniugale o para-coniugale. Benché tautologica, questo pronunciamento farebbe onore al giudice che l'ha emesso, se solo non arrivasse fuori tempo massimo. Ripercorriamo dunque la vicenda sulla quale la Cassazione è stata chiamata ad emettere il suo giudizio: storia triste e penosa di una donna del sud con un passato di violenze, costretta a subire pugni, calci ed abusi sessuali anche dal marito, che maltratta anche il figlioletto; sei anni di questo calvario, e poi, due anni dopo la separazione, il gentiluomo trascina la poveretta in Calabria, presso la casa del cognato, dove, forse in ricordo dei bei tempi andati, la stupra di nuovo. Scatta, finalmente, la denuncia penale. In un paese normale, una volta provati i fatti, quest'uomo sarebbe stato velocemente condannato e avrebbe passato un periodo in carcere a riflettere su sé stesso e sul suo uccello... Ma siamo in Italia, per cui un avvocato può sostenere liberamente che tra moglie e marito esista in ogni caso un "consenso putativo" al rapporto sessuale, in grado di mitigare, quando non di lavare via la violenza - e nessuno ha riso. Anzi: ci sono voluti tutti i gradi di giudizio per confermare che uno stupro è uno stupro e che le relazioni giuridiche o di fatto in essere tra vittima e carnefice non cambiano di una virgola l'orrore del fatto e che non esiste per la legge italiana il diritto al sesso, nemmeno tra coniugi o conviventi. 6 anni per scoprire l'acqua calda. Ma forse stupirsi ed indignarsi è fuori luogo. Una misura dell'arretratezza culturale in cui si dibatte l'Italia si ricava dal fatto che, ho appreso da un forum, c'è voluta una legge del 1996 (la 66 del 15/02/1996) per stabilire che lo stupro non è un delitto contro la morale e contro il buon costume (pubblici) ma contro la persona. Per avere un'idea di quello che accade altrove, negli Stati Uniti, nel lontano 1975 lo stato del Sud Dakota ha per la prima volta stabilito che la relazione coniugale non costituisce impedimento per agire legalmente contro lo stupratore che violenta la moglie (o la ex moglie, o la moglie da cui è separato); già dal 1993, questo principio vale per tutti gli stati dell'Unione, anche se, a quanto si legge qui, in ben 33 Stati sono previste attenuanti in caso di "spousal rape".

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